Tutela degli animali – Codice della Strada

Art. 182 Codice della strada – Circolazione dei velocipedi (omissis)
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme,
condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

Articolo 189 Codice della strada – Comportamento in caso di incidente (omissis)

9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

Condividi sui tuoi social