Il microchip è un obbligo di legge – IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEL PROPRIO ANIMALE D’AFFEZIONE
Cani
E’ obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani nell’Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato Regioni 24 gennaio 2013).
Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare dal veterinario l’animale entro il secondo mese di vita tramite l’inoculazione del microchip e contestualmente il rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, che costituisce il documento di identità e che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà.
Dal 1 gennaio 2005 l’unico sistema identificativo nazionale, in sostituzione del tatuaggio, è il microchip. Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito in materiale biocompatibile, che viene inoculato sottocute esclusivamente da un medico veterinario. Il microchip deve essere conforme alla norma ISO (International Standards Organization) 11784 e all’Allegato A della norma ISO 11785.
Qualora il tatuaggio non fosse più leggibile, il cane deve obbligatoriamente essere identificato con microchip ed essere nuovamente registrato nell’anagrafe.
In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cane, gatto e furetto, il numero di microchip deve essere riportato nella pagina del documento relativa all’identificazione dell’animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione del microchip. L’identificazione e la registrazione dei cani possono essere effettuate sia da veterinari ufficiali che da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità predefinite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. I veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono effettuare contestualmente la registrazione nell’anagrafe dei soggetti identificati. Pertanto i veterinari pubblici e privati che vogliano acquistare microchip da applicare per l’identificazione dei cani devono autocertificare di essere abilitati ad accedere all’anagrafe canina.
I microchip di identificazione dei cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute, ai quali viene assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici. I produttori e i distributori devono garantire la tracciabilità dei lotti dei microchip venduti.
Gatti e Furetti
I gatti e i furetti che debbano recarsi all’estero devono essere obbligatoriamente identificati con microchip per poter acquisire il passaporto europeo, documento indispensabile, come per il cane, per le movimentazioni di questi animali fuori dai confini nazionali. I proprietari di gatti e furetti possono iscrivere volontariamente i propri animali nelle anagrafi regionali che lo consentono. I medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per libera scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).
Fonte: www.salute.gov.it