Nuovo appuntamento con la rubrica di Tesori a quattro zampe L’AVVOCATO RISPONDE, curata dall’avvocatessa Giada Bernardi. Oggi parliamo di omissione di soccorso nei confronti di un animale ferito.
L’art 189 comma 9 bis del Codice della Strada entrato in vigore il 13 agosto 2010 (data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n. 120 modificativa del Codice della Strada) recita “ L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottemperi all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.”
L’articolo introdotto dal sopra richiamato decreto ministeriale ha segnato un passo avanti nella tutela degli animali, seppur piccolo, a sommesso parere di chi scrive, disponendo oltre all’obbligo dell’automobilista e/o ciclista e/o motociclista di fermarsi per prestare soccorso all’animale ferito anche la possibilità di utilizzare, in caso di eventuale ritardo di intervento da parte delle Autorità preposte (e da chiamare tempestivamente) e delle condizioni in cui versa l’animale, la propria auto quale mezzo di trasporto per lo spostamento della bestiola presso la più vicina Clinica Veterinaria. Rammentando come un automobilista che trasporti un animale ferito non debba essere né fermato né ostacolato, con la previsione dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria a chi non dovesse lasciar passare il mezzo.
Per il tramite dell’ articolo 177 CdS, il legislatore ha, infatti, assimilato i mezzi di soccorso per animali a quelli umani e ha introdotto il sopra accennato principio di necessità invocabile anche per gli animali trasportati in gravi condizioni di salute, compresi quelli trasportati da privati. I due articoli citati hanno equiparato lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello delle persona, prevedendo tra l’altro l’utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila, imponendo l’obbligo di fermarsi a prestare soccorso all’animale che risulti ferito a seguito di un sinistro stradale. Obbligo che pur dovrebbe essere adempiuto spontaneamente (per cuore e coscienza) ma che, purtroppo, tante volte è rimasto tristemente inottemperato.
Da precisare come l’art. 189 comma 9 bis del CdS preveda l’obbligo di fermarsi e di prestare soccorso solo quando l’animale rimane ferito a causa dell’indicente stradale e non quando lo stesso si trovi in difficoltà per altra causa; inoltre l’obbligo vige solo per i conducenti che hanno causato l’incidente stradale dal quale è derivato il ferimento dell’animale e per coloro che sono incorsi nell’incidente stradale, ma che non ne sono responsabili, restando esclusi dal predetto obbligo coloro che assistono solo all’evento infortunistico. Ma che, sempre a sommesso parere di chi scrive, hanno comunque l’obbligo morale di prestare soccorso all’animale. L’importanza del disposto di cui all’art. 189 comma 9 bis del CdS è, comunque, proprio la previsione espressa dell’obbligo dell’utente della strada di soccorrere ad un animale ferito, determinando la condotta contraria l’integrazione dei reati di cui agli artt. 544 bis e ter cp.
Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta commissiva omissiva dell’investitore e/o di chi era coinvolto nell’evento, potrebbe infatti configurarsi il reato di uccisione di animali (art. 544-bis cp) e la sola omissione di soccorso potrebbe integrare anche il reato di maltrattamento di animali (articolo 544-ter cp ).
Secondo i giudici, infatti, il reato di uccisione di animali può essere cagionato sia tramite una condotta attiva, sia mediante una condotta omissiva, come può essere appunto quella di chi, avendo cagionato un incidente stradale oppure essendone rimasto solamente coinvolto, non si adoperi per aiutare l’animale da affezione bisognoso di soccorso. La Suprema Corte con la sentenza n. 29543 del 09.06.2011 ha statuito che l’automobilista che, dopo aver accidentalmente investito un animale domestico, ometta, senza giustificazione alcuna, di prestare soccorso, impedendo altresì ad altre persone di prestare all’animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di uccisione di animali.
Nei giorni scorsi la “Zampe che danno una Mano”, per il tramite di Studio Legale “GiustiziAnimale”, ha depositato una denuncia nei confronti di un soggetto che alla guida di un furgone aveva travolto ed ucciso due cani randagi senza nemmeno fermarsi. Cosa fare, allora, in caso di incidente in cui è rimasto ferito un animale? La prima cosa da fare è contattare le Forze di Polizia, segnalando con precisione il luogo in cui ci si trova, indicando la presenza dell’ animale ferito, possibilmente fornendo più informazioni possibili in ordine alle conseguenze lesive riportate dall’animale, e chiedere un tempestivo intervento per il soccorso dell’animale. Il dipartimento veterinario dell’ASL territorialmente competente, presso il quale è attivo un servizio di reperibilità di 24 ore su 24, deve infatti intervenire per il soccorso all’animale: nel caso in cui non sia possibile ottenere un aiuto dal personale specializzato ci si può recare con l’animale presso la clinica