L’AVVOCATO RISPONDE – Il canile sanitario, il canile rifugio e la figura del volontario di canile
Nuovo appuntamento su Tesori a quattro zampe con la rubrica a cura dell’avvocatessa Giada Bernardi, L’AVVOCATO RIPONDE. Questa settimana parliamo di canile sanitario e canile rifugio e del ruolo del volontario di canile:
“La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 enuncia il principio generale secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente” e costituisce non solo un punto di riferimento, ma anche una pietra miliare nel percorso che quotidianamente si compie verso il riconoscimento degli animali come soggetti e non come oggetti laddove ha, inter alia, riconosciuto agli animali d’affezione il diritto alla vita vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.
La Legge 281/91 dispone che i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, provvedano al risanamento dei canili comunali già esistenti e costruiscano rifugi per i cani randagi, nel rispetto dei criteri stabiliti con ogni legge regionale, specificando altresì come i canili comunali siano strutture edificate dal Comune che ne assume la proprietà e ne provvede alla gestione coerentemente con le risorse economiche e umane disponibili, avvalendosi anche dei servizi deputati per legge ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria pubblici, instaurando collaborazioni con Associazioni di Volontariato Animalista o anche con soggetti privati che siano in grado di dimostrare la capacità di provvedere alla tutela del benessere animale. Chi respira quotidianamente l’aria del volontariato animalista è, purtroppo, perfettamente a conoscenza dell’ostruzionismo posto spesso in essere dai gestori dei canili (ovvero dai soggetti vincitori delle gare d’appalto) nei confronti dei volontari, impedendo, spesso improvvisamente ed immotivatamente, a questi l’accesso in canile e precludendo in tal modo agli animali di quella possibilità di avere adozione ed agendo, a sommesso parere di chi scrive, in manifesto contrasto con il benessere animale.
Il canile è, infatti, un luogo di transito per gli animali, quel limbo tra la vita randagia in strada e l’adozione che spesso solo l’ausilio prezioso dei volontari permette di trasformare da Inferno a Paradiso: sono i volontari a dare ai cani e/o gatti ospiti dei rifugi quella visibilità che è la porta all’adozione che altrimenti sarebbe loro negata e, ancora, ad alleviare la monotonia delle loro giornate portandoli ogni giorno fuori in passeggiata. L’utilizzo dei social network e dei blog dedicati agli animali come il nostro Tesori a quattro zampe, oggi sono il principale bacino cui attingere qualora si ricerchi un compagno per la vita da adottare, ha poi rafforzato e portato alla ribalta l’attività del volontario, permettendo un’enorme diffusione degli annunci dei piccoli in adozione e costituendo spesso anche il modo per denunciare le illegalità che possono contraddistinguere la gestione delle strutture per l’accoglienza degli animali.
La normativa in materia di canili ha negli anni subito cambiamenti anche in considerazione della continua evoluzione della giurisprudenza ina materia, sia essa civile, penale o amministrativa, che ha consentito un’evoluzione sia pur lenta, ma costante, delle normative vigenti in materia di tutela degli animali di affezione e dei loro diritti. Le gare d’appalto per la gestione dei canili debbono far riferimento alla Circolare interpretativa del Ministero della Salute n. 5 maggio del 14 maggio 2001, la quale chiarisce come la finalità della gara d’appalto per il ricovero dei cani randagi o per la gestione dei canili non debba essere rivolta al solo mantenimento in vita degli animali, ma debba prevedere come obiettivo indispensabile per il benessere degli stessi anche la qualità del servizio offerto e tutte le attività dirette all’affidamento e al controllo degli animali.
Il partecipante alla gara ( futuro potenziale gestore) deve, inter alia, essere in possesso dei requisiti di professionalità e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali, derivando da ciò come soggetti sanzionati o condannati, per reati contro gli animali o che abbiano più procedimenti penali in tale ambito, non sono certo idonei a garantire il benessere degli animali. La circolare ministeriale sopra richiamata delegittima di fatto tutte quelle gare d’appalto basate esclusivamente sul ribasso d’asta, o con caratteristiche ostative per la concreta applicazione degli strumenti preposti al contenimento del randagismo e riconosce alle associazioni di volontariato animalista un diritto di prelazione nell’aggiudicazione delle gare d’appalto, proprio in virtù delle garanzie di tutela degli animali fornite dalle stesse finalità statutarie e dal risparmio economico fornito dalle agevolazioni fiscali di cui godono le organizzazioni senza scopo di lucro. Proprio perché i volontari sono una risorsa preziosissima nella lotta al randagismo e nella tutela degli animali d’affezione vaganti su territorio.
Qualora la gestione di un canile venga affidata a un soggetto differente da un’associazione di volontariato animalista, ed accade ogni qualvolta il Bando di gara prevede un fatturato annuo minimo di enorme entità, che con ovvietà una non profit non riesce a raggiungere, è doveroso specificare come la Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 all’art. 2 del comma 371 ( n modifica dell’articolo 4 della legge quadro 281 del 1991, di cui ora è parte integrante) abbia introdotto il principio di garanzia dell’ingresso da parte delle associazioni animaliste ai fini della promozione delle adozioni, in qualsiasi canile pubblico, sia esso sanitario che rifugio. Da quanto sopra deriva quindi un obbligo giuridico incombente sul gestore di garantire il libero ingresso delle associazioni nelle strutture, senza vincolare tali ingressi nell’orario concesso al pubblico, essendo le associazioni autorizzate per legge a svolgere una funzione pubblica propria dei Comuni. Nei casi d’inadempienza a tale principio, venendo a mancare uno dei requisiti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni, i Servizi Veterinari pubblici hanno il compito preciso di porre in essere tutti gli strumenti amministrativi utili alla rimozione del problema, dovendo in ultima ipotesi revocare il nulla osta tecnico sanitario cui deve seguire la revoca da parte del Comune dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
canile.
Associazioni animaliste, quindi, come figure fondamentale nel microcosmo del canile che devono ivi essere presenti per legge e non soggette, come spesso accade, alla determinazione dei gestori della struttura che per vari motivi non li gradiscono. I canili devono assicurare l’accesso alle associazioni di volontariato ai sensi della Legge 281/91 e successive modifiche e della Legge regionale 34/97 anche al fine di garantire attività che aumentino l’adottabilità dei cani. Proprio recentemente chi scrive ha incardinato innanzi al Tribunale competente per territorio un provvedimento d’urgenza nei confronti di due Comuni il cui Canile ha improvvisamente impedito, da un giorno all’altro, l’accesso ad un’associazione che in pochi anni aveva permesso l’adozione di 300 cani.
Tanto premesso è doveroso operare una distinzione tra canile sanitario e canile rifugio. Il canile sanitario è la struttura di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti/malati e che vengono ivi ricoverati per il periodo strettamente necessario all’osservazione sanitaria e ai relativi trattamenti sanitari previsti ex lege. Il canile rifugio è, invece, quella struttura in cui i cani vengono ospitati dopo il periodo di permanenza nel canile sanitario e che ospita anche i cani affidati dall’Autorità Giudiziaria in custodia al Sindaco o da quest’ultimo autorizzati all’ingresso. Il canile rifugio ha anche l’obbligo di mantenere l’animale in ottime condizioni psicofisiche e prepararlo all’adozione e all’inserimento in famiglia, proprio in quanto, come anzidetto, trattasi di un posto in cui il cane e/o gatto deve trascorrere un periodo limitato della sua vita e non tutta.
Vediamo, ora, a grandi linee le principali caratteristiche di un canile sanitario.
Nel canile sanitario devono essere presenti:
1. un locale adibito ad ufficio direzionale per la gestione della struttura e di adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
2. un ambulatorio veterinario dotato di attrezzatura diagnostica e laboratorio di analisi;
3. una sala chirurgica;
4. un locale infermeria per la custodia dei cani feriti o in degenza dopo la sterilizzazione;
5. una sala lavaggio e disinfestazione;
6. un reparto esterno con box da destinare alle degenze e al ricovero di cuccioli o cani malati. Nei
box destinati al ricovero degli animali affetti da malattie trasmissibili o animali privi di vaccinazioni deve
essere sempre presente davanti all’ingresso una vaschetta lavascarpe con disinfettante;
7. ogni box deve essere dotato di un cancello di sicurezza per permettere agli operatori l’ingresso
per la pulizia ed avere le parete lavabili e disinfettabili per almeno 2 mt di altezza;
8. ogni box deve essere detenuto quotidianamente in perfette condizioni igieniche;
9. un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
10. uno spogliatoio per gli operatori;
11. i servizi igienici;
12. l’allacciamento alla rete fognaria comunale o un sistema di smaltimento dei reflui conforme alla
normativa vigente;
13. Presenza di box con lampade ad infrarossi per cuccioli, cani anziani o animali debilitati;
14. un magazzino attrezzi.
Nel canile rifugio devono esserci:
1. un locale adibito ad ufficio direzionale per la gestione della struttura e di adeguati locali a
disposizione del personale ivi operante;
2. un ambulatorio veterinario idoneo anche alle operazioni chirurgiche d’urgenza;
3. una sala lavaggio e disinfestazione;
4. un reparto esterno con box da destinare al mantenimento in vita degli animali comprensiva di
una percentuale di box destinati agli animali affetti da malattie trasmissibili. Ogni box deve essere diviso in
due ambienti: quello per il riposo e quello per lo spazio libero, in ghiaia levigata o sabbia, coperto almeno
per il 50% al fine di riparare l’animale dal calore e dalle intemperie
5. un magazzino cibo;
6. un magazzino attrezzi;
7. un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
8. uno spogliatoio per gli operatori;
9. i servizi igienici;
10. l’allaccio alla rete fognaria comunale o un sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente.
7. un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
8. uno spogliatoio per gli operatori;
9. i servizi igienici;
10. l’allaccio alla rete fognaria comunale o un sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente.
Tenere i cani in ”celle anguste” e ”fatiscenti” lede ”il sentimento per gli animali”. Legittimo, dunque, sequestrare quei canili nei quali le bestiole vengono tenute in queste condizioni, come pure legittimo è il sequestro degli animali ”offesi”. Ha così statuito la Corte di Cassazione confermando una sentenza di condanna per maltrattamento di animali e per la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura emessa nei confronti del gestore di un canile.
Giada Bernardi, avvocatessa