L’AVVOCATO RISPONDE – Animali, meravigliosi esseri viventi e senzienti, certo non oggetti
Nuovo appuntamento con L’AVVOCATO RISPONDE, rubrica di Tesori a quattro zampe curata dall’avvocatessa Giada Bernardi:
Con una legge approvata il 5 gennaio 2022 il Governo spagnolo ha stabilito che il proprietario deve «garantire» il benessere del proprio animale, che non è più un oggetto ma un essere senziente. Un passo avanti epocale lungo il percorso della tutela degli animali, soprattutto in un Paese che è ancora tristemente noto per le perreras, ove gli animali non riscattati vengono uccisi e per le barbarie cui troppo spesso sono ancora soggetti i galgos.
Da oggi in Spagna gli animali domestici sono considerati non più oggetti, ma esseri senzienti il cui benessere in caso di conflitti familiari dovrà essere oggetto di valutazione da parte dei Tribunali, che nei procedimenti per separazione e/o divorzio nello statuire sulla collocazione delle bestiole dovranno tenere conto non solo, come sino ad oggi accaduto, della titolarità del microchip, ma anche di chi tra i coniugi sia il più adeguato a garantire il benessere animale.
In Italia, purtroppo, i nostri fantastici compagni di vita, nonostante le numerosissime battaglie e le proposte di legge fatte negli anni, sono ancora considerati res (ovvero oggetti) e non già esseri senzienti. Chi volesse intentare una causa di risarcimento danni nei confronti di una stallante o di una pensione dovrà inviare le disposizioni normative vigenti in materia di deposito e che acquistasse un piccolo successivamente affetto da patologie dovrà appellarsi alla disciplina della compravendita o al Codice del Consumatore.
Deposito, Codice del Consumatore, compravendita…termini che evocano un contenzioso afferente ad un oggetto, ma che stridono quando la tutela sia richiesta per una creatura vivente. Fermo quanto sopra, si rileva con piacere come da diversi anni anche i Tribunali Italiani abbiano emesso sentenze contenenti provvedimenti a tutela del benessere animale prescindendo dall’intestazione della bestiola oggetto di contesa.
Consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso da chi scrive, ha infatti ormai da anni statuito come “ il rapporto d’affezione con l’animale domestico assuma un valore sociale tale da elevarlo al rango di diritto inviolabile della persona umana ai sensi degli artt. 2, 32 e 42 Cost.
Ed è proprio in questa prospettiva che il rapporto tra l’animale d’affezione ed il padrone è stato dai Giudici definito come l’”espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall’ art. 2 della Costituzione” (cfr. Trib. Torino, App., 29.10.2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18.10.2009, n. 499; Trib. Parma, sez. I, 2.05.2018, n. 605)”
Con ordinanza del 19 febbraio 2019 il Tribunale di Sciacca, decidendo nell’ambito di un giudizio di separazione, statuiva “alla luce della necessaria protezione del sentimento di affezione per un animale come un gatto, quale valore meritevole di tutela, e tenuto conto altresì della necessità di assicurare il benessere e il miglior sviluppo della sua identità, si deve disporre l’assegnazione esclusiva di esso al coniuge che appare maggiormente in grado di far fronte a tali esigenze. Non ravvisandosi ragioni particolari che orientino in senso diverso, deve invece disporsi l’assegnazione condivisa, con collocazione alternata presso ciascuno dei coniugi, del cane, indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante dal microchip.”
Di identico parere è stato il Presidente del Tribunale di Foggia il quale ha affidato il cane ad un coniuge indipendentemente dalla intestazione formale. Il giudicante, nel caso di specie, ha infatti ritenuto che quasi sempre ai cani viene assegnato un microchip con il nome del padrone, ma, non essendo il cane un bene mobile registrato, può aver sviluppato una relazione affettiva con altro soggetto (in questo caso l’altro coniuge).
Il Tribunale di Como, con una sentenza del 3 febbraio 2016, ha omologato l’accordo di separazione consensuale con il quale i due coniugi avevano deciso le sorti dell’animale domestico ed il Tribunale di Varese con sentenza del 07 dicembre 2011 ha sancito che “deve oggi ritenersi che il sentimento per gli animali costituisca un valore e un interesse a copertura costituzionale e per questo deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia e, quindi, a mantenere la relazione con il proprio cane o gatto.”
Principio quest’ultimo che ha ispirato i provvedimenti adottati in casi di separazione delle coppie in cui è stata decisa la sorte dell’animale d’affezione e che ha consentito di superare il concetto dell’animale come puro bene patrimoniale e di usare come criterio per l’affidamento il legame affettivo instauratosi tra l’animale stesso e i diversi membri della famiglia.
Il Tribunale di Roma, V sezione già nel 2016, con una storica sentenza, statuiva come “Nell’ambito di un giudizio restitutorio, il Tribunale può disporre l’affido condiviso del cane, ancorché di proprietà di uno solo dei due conviventi che ne reclamano il possesso esclusivo. In assenza di una disciplina normativa ad hoc, infatti, all’animale di affezione è applicabile analogicamente la normativa prevista per i figli minori, cosicché il Giudice deve assumere i provvedimenti che lo riguardano tenendo conto esclusivamente dell’interesse materiale – spirituale – affettivo dell’animale. Detta disciplina si applica anche qualora i due “padroni” della bestiola non siano legati da vincolo di coniugio, giacché il legame e l’affetto del cane per ciascuno di loro è indipendente dal regime giuridico che li legava.”
Orientamento che comincia ad essere proprio anche in ambito penalistico, come comprovato quanto affermato da un GIP di Roma in un provvedimento seguito dalla scrivente, e frangia di un accesso contenzioso in essere tra una coppia per l’affidamento di un cane, secondo cui “…un cane non possa essere in alcun modo assimilato ad un oggetto materiale in quanto essere vivente…” e, ancora “..si rileva come il cane sia stato acquistato sicuramente in costanza di convivenza delle parti e, seppur intestato al Sig……………………… non può escludersi che ………… il cane nel tempo ……………… abbia con la Sig.ra……………… instaurato un rapporto più profondo che non può essere, conseguentemente, reciso da un provvedimento giudiziario senza previa indagine”.
Decisioni che sono la prova tangibile e concreta di come anche in Italia, seppur lentamente e tra enormi gap normativi, si stiano compiendo dei passettini sempre più numerosi verso il tanto auspicato riconoscimento degli animali come soggetti e non come soggetti e che inducono a ritenere come quel momento non sia poi così lontano.
Giada Bernardi, avvocatessa