L’AVVOCATO RISPONDE – Abbandono e maltrattamento dell’animale in casa. La casistica
Nuovo appuntamento con la rubrica di Tesori a quattro zampe L’AVVOCATO RISPONDE, a cura dell’avvocatessa Giada Bernardi. Oggi parliamo di “Abbandono e maltrattamento dell’animale in casa. La casistica”.
Quando si parla di abbandono di animale la nostra mente è naturalmente portata a pensare agli animali lasciati in strada come una scarpa vecchia o portati in canile perché non più graditi o malati o scomodi da gestire, ma quasi nessuno pensa ad un altro tipo di abbandono, seppur purtroppo molto comune. Quello del cosiddetto abbandono in casa, che ha per vittime quegli animali lasciati soli nelle abitazioni, a volte senza neanche cibo e acqua, per lunghi periodi, addirittura mesi, o che vengono lasciati in un immobile dal quale si trasloca come fossero una poltrona e una libreria di cui disfarsi. Come accaduto ad un Husky lasciato senza cibo né acqua sul terrazzo di casa dal proprietario partito per due mesi e soccorso dai vicini che erano stati attirati dai latrati disperati del piccolo o come accaduto ad una coppia di meticci abbandonata dai proprietari nel giardino della casa che era stata posta sotto sequestro. Tanto il proprietario dell’Husky che quelli dei due meticci sono stati identificati e denunciati per maltrattamento, abbandono e malgoverno di animale.
Il concetto di abbandono, quindi, comprende non solo la volontà di abbandonare l’animale, ma anche quella di non prendersene cura nella consapevolezza che l’animale sarà incapace di badare autonomamente a se stesso. La casistica più frequente è quella di chi chiude il cane in macchina, di chi lo lascia legato a una catena in un piccolo recinto o di chi non lo cura pur in presenza di evidenti malattie. E si rischia di incorrere nel reato di abbandono anche se si lascia il cane da solo in un giardino. Integra gli estremi del reato di abbandono e maltrattamento anche la detenzione del cane e/o del gatto, e di un animale in generale, in terrazzo per molte ore, senza acqua né cibo e con temperature molto rigide o molto elevate.
Precisazione quella che precede necessaria laddove, sia ben chiaro, permettere al nostro compagno di vita di stare sul terrazzo mantenendo la finestra aperta e lasciando a lui la scelta di quando stare dentro e quando fuori non è certo maltrattamento. Integra gli estremi del maltrattamento anche il cd isolamento sociale, che si configura in quei casi in cui l’animale è detenuto in perenne isolamento, senza la presenza di altri animali e senza avere possibilità alcuna di socializzare. L’ articolo 727 cp stabilisce che “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“ I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a due e della durata di almeno trenta minuti cadauna.
I cani custoditi in recinto (ove per recinto si può intendere il “box”, cioè uno spazio ricavato ad uso del cane all’interno di uno spazio di dimensioni maggiori, oppure il “cortile” se lo spazio a disposizione del cane coincide con tutto lo spazio disponibile) devono poter effettuare almeno un’uscita giornaliera, necessaria anche per la socializzazione oltre che per il corretto sviluppo psico fisico dell’animale. I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione.
Doveroso e necessario, quindi, segnalare e/o denunciare alle Autorità Competenti i casi in cui le modalità di detenzione dell’animale sembrano integrare gli estremi dei reati di abbandono, maltrattamento o malgoverno, affinchè sia possibile intervenire e verificare quale sia effettivamente la situazione. Si precisa come nella fase delle indagini preliminari sia possibile procedere anche al sequestro dell’animale:
a) sequestro probatorio: scatta quando si deve procedere ad accertamenti sanitari sull’animale per acquisire elementi di prova;
b) sequestro preventivo: scatta quando è necessario sottrarre l’animale alla disponibilità dell’autore del reato per evitare che questi continui a commettere il reato stesso e per salvaguardare le condizioni di salute e il benessere del cane.
Giada Bernardi, avvocatessa