L’AVVOCATO RISPONDE – L’abbandono è un gesto ignobile e costituisce reato. Cosa prevede la Legge
L’appuntamento di questa settimana con la rubrica di Tesori a quattro zampe L’AVVOCATO RISPONDE, a cura dell’avvocatessa Gaida Bernardi, tratta il tema dell’abbandono.
Con l’arrivo della stagione più calda si assiste, ahinoi, ad un incremento del numero degli abbandoni. Gesto meschino, vile, esecrabile e disgustoso che nessuna ragione al mondo può giustificare o destituire, anche parzialmente, di gravità. Abbandonare un animale, qualunque esso sia, che ci è stato accanto e che ci ha dato tutto senza chiedere nulla in cambio se non amore è una bassezza inqualificabile, soprattutto quando determinato da un andare in vacanza, da un cambio casa, dall’arrivo di un bambino, da un’improvvisa allergia e altre scuse similari.
L’abbandono è anche un reato, previsto e punito dall’art. 727 cp che al I comma recita testualmente: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.” Il reato contravvenzionale di abbandono di animali, come modificato dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, concorre con i reati contravvenzionali previsti dall’art. 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157
Per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l’animale (sentenza del maggio 2011). In poche parole, non volersi prendersi più cura del proprio cane, pur essendo consapevole dell’incapacità dell’animale di non poter provvedere a sé stesso. Proprio per questo, il cane abbandonato viene equiparato all’incapace abbandonato. L’abbandono, per giurisprudenza costante, si concretizza, quindi, nel caso in cui non viene assicurato “il rispetto delle esigenze psico-fisiche dell’animale”, “sprovvisto di custodia e cura” ed “esposto a pericolo per la sua incolumità”. Secondo la Suprema Corte costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione.
L’ abbandono consiste, quindi, nell’interruzione della relazione di custodia e di cura instaurata con l’animale precedentemente detenuto, lasciandolo in un luogo ove non riceverà alcuna cura, a prescindere dalla verificazione di eventi ulteriori conseguenti all’abbandono, quali le sofferenze o la morte dell’animale, eventi che fuoriescono dal perimetro della tipicità disegnato dalla norma incriminatrice. Animali lasciati ( se non addirittura buttati dal finestrino di un’auto) nelle autostrade, legati ad un albero, legati fuori dai cancelli di un rifugio o davanti alle porte degli ambulatori veterinari , lasciati in piena campagna….animali gettati via come oggetti vecchi e non più graditi. Cuccioli, giovani, anziani, maschi, femmine, sani, malati…l’abbandono non ha età, razza, colore, stato di salute, sesso. Una triste mano mietitrice guidata dall’altrettanto triste e bieca mano dell’essere (dis) umano.
Alla piaga dell’abbandono si affianca ed è strettamente connessa la messa in pericolo della sicurezza stradale, laddove quelle povere anime lasciate a sé stesse su strade ed autostrade vagando per ricercare la strada di casa o seguire le tracce dell’auto da cui sono state scaricate costituiscono un pericolo per sé stessi e gli utenti della strada. Purtroppo molti sono i sinistri stradali, anche con gravi conseguenze per uomini ed animali, in cui le creature abbandonate rimangono coinvolte.
Cosa fare se ci si imbatte in strada e/o in autostrada in un animale vagante?
Per prima cosa accostare il messo al bordo della carreggiata in massima sicurezza. Scendere con molta calma ed avvicinarsi all’animale valutandone le reazioni e cercando, sempre con molta calma, di non spaventarlo ma di attirarlo verso di voi. Fermarsi ed accucciarsi sulle ginocchia tendendo una mano ed attendere che si avvicini. Nel frattempo chiamare le Forze dell’ Ordine dando il maggior numero possibile di elementi di riferimento in ordine alla vostra posizione. Non serve a nulla, cosa che invece molti fanno ( e chi scrive parla per esperienza personale), vedere un animale, continuare il vostro percorso e poi chiedere aiuto dicendo che 2 5 km fa ho visto un cane marciare a bordo carreggiata”. L’animale in quel momento è già lontano anni luce da dove lo avete avvistato. L’intervento in caso di animale vagante deve essere immediato e tempestivo ed è, sempre a sommesso parere di chi scrive, un atto assolutamente dovuto e non discrezionale. Il mare e la montagna possono aspettare qualche ora. Una vita da salvare no.
Gaida Bernardi, avvocatesa