L’AVVOCATO RISPONDE – Volontari multati per accudimento animali randagi in periodo Covid. Si può fare ricorso?
E’ ormai un anno e più che il Covid ha stravolto le nostre vite, precludendoci attività che facevano parte della nostra quotidianità e costringendo le nostre vite in recinti invisibili nei quali ogni movimento deve essere accuratamente calibrato e, soprattutto, giustificato. La pandemia ha toccato ogni settore della nostra esistenza, coinvolgendo, loro malgrado, anche i nostri amici animali, spesso vittime di ingiuste ed ingiustificate accuse (quali quelle, poi con fermezza, smentite, di essere portatori e divulgatori del virus) e trovatisi privi da un giorno all’altra di quell’accudimento da parte dei volontari che quotidianamente portavano loro cibo, cure ed amore.
Nonostante gli inequivocabili dictat delle note del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari che sin dal marzo 2020 (nota 6249 del 12.03.2020 e successiva 12758 dell’8.04.2020) precisavano come “Sono consentite le attività di accudimento degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate / registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili, e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge 281/91. Si ritiene opportuno sottolineare come gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto da estendersi anche alla sanità animale, in conformità alle disposizioni previste dai su citati DPCM” molti volontari sono stati destinatari di salati verbali per dedotta violazione dei DPCM vigenti in materia di prevenzione pandemica.
Ad un attento osservatore non potrà sfuggire il gap (immancabile) delle richiamate disposizioni, laddove omettono di menzionare la possibilità (o meglio, a parere di chi scrive, l’ obbligo) di accudimento di cani vaganti su territorio. Che, sempre a parere di chi scrive e come anche richiamato nei numerosi ricorsi proposti avverso verbali di violazione elevati, inter alia, in danno di chi si occupava di animali vaganti, avrebbe dovuto essere esplicitamente contemplato, tanto che con PEC del 22.03.2020 veniva richiesto dalla “Zampe che danno una mano” Onlus al Ministero della Salute di integrare le note de quibus con un paragrafo relativo all’accudimento dei cani randagi. Fermo restando quanto sopra è di evidenza come le note del Ministero, nonostante la sopra evidenziata “pecca”, erano da intendersi riferite anche agli animali vaganti sul territorio, come dedotto nei motivi di opposizione indicati nei ricorsi promossi avversi i verbali elevati dalle Forze dell’Ordine in danno dei volontari.
Una recentissima sentenze emessa dal Giudice di Pace di Caltanissetta accoglieva il ricorso con cui la scrivente impugnava il verbale elevato per dedotta violazione delle vigenti disposizioni atte a contrastare l’emergenza epidemica Covid elevato in danno di un volontario animalista mentre accudiva gli animali di cui da anni si occupa rilevava come “In materia di emergenza Covid e salute degli animale d’affezione il Ministero della Salute ha aggiornato le informazioni fornite e sottolineato che gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute…”
I volontari che si occupano della cura e dell’accudimento degli animali d’affezione sono quindi, anche in epoca di pandemia, autorizzati a spostarsi per prestare cure e portare cibo ai loro piccoli grandi protetti: attività assolutamente lodevole e meritoria che qualora venisse meno avrebbe conseguenze irreparabili tanto nei confronti degli animali che dello stesso essere umano. Si pensi, ad esempio, cosa accadrebbe se un branco di cani che vive ai confini di un piccolo Paese si trovasse improvvisamente privo del cibo, delle cure e dell’affetto che quotidianamente era abituato a ricevere. Una catastrofe. Importante ricordare come nell’auto ertificazione, qualora prevista, debba essere sempre indicata la “ tutela del benessere animale” quale ragione giustificativa dello spostamento e come, qualora si dovesse essere fermati per un controllo, sia utile avere una copia dell’autocertificazione da produrre in sede di opposizione all’eventuale verbale.
Il ricorso dovrà essere presentato sotto forma di memoria ed inviato a mezzo PEC alla Prefettura competente per territorio ( gli indirizzi PEC potranno essere agevolmente rinvenuti nel sito www.indicepa.gov.it) o raccomandata A/R entro 30 giorni dalla notifica.
Nell’opposizione dovranno essere indicati:
- Gli estremi del verbale impugnato
- Le generalità del ricorrente e l’eventuale domicilio eletto
- L’esposizione dei fatti così come svoltisi
- Le eventuali eccezioni preliminari in ordine a vizi del verbale
- La motivazioni giustificanti lo spostamento
- La richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale
- Le conclusioni con richiesta di annullamento del verbale e di tutti gli atti allo stesso prodromici, derivati, connessi e consequenziali, chiedendo anche l’archiviazione del procedimento amministrativo pendente a carico del ricorrente.
- Richiesta espressa di essere sentiti dal Prefetto per fornire delucidazioni e/o ulteriori informazioni in ordine ai fatti contestati
- Allegare copia dell’autocertificazione e, qualora possibile, la documentazione attestante l’attività a supporto degli animali
L’accudimento degli animali vaganti ad opera dei volontari che da sempre se ne occupano è rimasta, anche in epoca di lockdown per Covid, e rimane un diritto degli animali ed un dovere del volontario, oltre a costituire opera meritoria e di prevenzione di situazioni di pericolo e/o nocumento per gli animali, autorizzata dalla nota n° 6249 del 12.03.2020 emessa dal Ministero della Salute – Dipartimento Prevenzione Veterinaria e successiva nota 12758 dell’8.04.2020 emessa sempre dal detto Ministero nonché dal DL 19 del 25.03.2020.
Giada Bernardi, avvocatessa