L’AVVOCATO RISPONDE – La responsabilità civile del veterinario
Cari Amici ed Amiche, da oggi ha inizio un percorso a tappe settimanali che ci condurrà nel mondo dei nostri meravigliosi amici animali, di cui conosceremo aspetti meno noti ed approfondiremo quelli già conosciuti. Ci addentreremo nei meandri della giungla legislativa e normativa avente ad oggetto la (non) tutela dell’animale e del suo benessere, attraverseremo lo stivale fermandoci nei rifugi, nei canili e nei gattili, cammineremo per i boschi per spiare la fauna selvatica, busseremo nelle case arricchendoci delle esperienze dei singoli, viaggeremo attraverso le Regioni per scoprirne le differenze in materia di gestione e detenzione degli animali, guarderemo il mondo con gli occhi dei cani guida, cureremo le nostre anime al fianco degli animali da pet therapy, scaleremo le montagne con i cani da valanga, nuoteremo a fianco dei cani da riporto, ascolteremo dalla voce dei volontari mille e più storie. E molto altro ancora. E alla fine del nostro viaggio saremo persone migliori, con una maggior consapevolezza e con più strumenti da utilizzare nella nostra quotidiana battaglia per la salvaguardia e la tutela dei nostri fantastici compagni di vita. Che il viaggio abbia inizio.
La prima tappa ci porterà nelle Cliniche Veterinarie e negli Ambulatori, per meglio comprendere cosa fare quando chi deve coadiuvarci nella tutela della salute dei nostri animali per imperizia, negligenza colpa e/o dolo non lo fa. Negli ultimi 15 anni si è assistito ad un vero e proprio boom di azioni dirette ad ottenere il risarcimento danni derivanti da responsabilità veterinaria: un vero e proprio fenomeno determinato, forse, da una maggior presa di coscienza delle persone e da una Giurisprudenza di merito e di legittimità che ha “sfornato” sentenze di condanna nei confronti dei sanitari. L’attività del Veterinario rientra tra le cd “Obbligazioni di mezzi” (ovvero quelle in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività determinata, senza assicurare che da ciò derivi un qualsivoglia esito) e non già in quelle cd “di risultato” (in cui il debitore è, invece, obbligato a compiere un’attività e da ciò ottenere un certo risultato ), significando ciò che il Sanitario è tenuto ad eseguire la prestazione richiestagli secondo i criteri della diligenza specifica della sua professione ( perizia) ed a porre in essere tutte le cautele affinchè l’attività prestata in favore del paziente sia la migliore possibile ( prudenza).
Assumendo, quindi, l’incarico di curare un animale, il Veterinario si impegna per il raggiungimento del risultato (la guarigione) ma non per conseguirlo con assoluta certezza e tra il sanitario ed il padrone della bestiola sorge un vincolo contrattuale, da cui deriverà – eventualmente – la responsabilità del primo. Ogni probabile insuccesso ( che nei casi estremi è il decesso dell’animale) dovrà essere, quindi, valutato esclusivamente in riferimento ai doveri di “diligenza”, relativi allo svolgimento dell’attività medica stabiliti dall’ art. 1176 II comma cc che testualmente dispone “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
Sussiste, quindi, la responsabilità del Veterinario che somministra al nostro animale un vaccino scaduto, ma non già quella del Veterinario che somministra al nostro fedele amico un vaccino e nonostante ciò l’animale, poco dopo, contrae la malattia. Sussiste la responsabilità del Veterinario che formula una errata diagnosi e, quindi, somministra cure inadeguate alla patologia. Se la prestazione richiesta al medico è di particolare difficoltà il vigente Codice Civile prevede che questi risponda dei danni eventualmente arrecati all’animale solo in caso di dolo o colpa grave.
Cosa fare, quindi, se si ritiene di essere vittima di un caso di malasanità veterinaria? In primo luogo sarà necessario recarsi da un Veterinario di fiducia a cui sottoporre il caso – cercando di essere il più esaurienti possibili nell’esposizione dei fatti – che provvederà, in base alla documentazione clinica, a valutare l’operato del Collega e stabilire se sussista o meno una responsabilità per imperizia e/o negligenza e/o colpa e/o dolo. In caso affermativo il Veterinario provvederà a redigere una Consulenza Tecnica di parte (cd CTP) in cui evidenzierà la tipologia di responsabilità, il nesso causale con i danni patiti dall’animale e verrà operata una quantificazione economica degli stessi che terrà conto, in ogni singolo caso, delle peculiarità specifiche dell’animale. Una volta pronta la CTP si dovrà, per il tramite di un Legale di fiducia, inviare una richiesta di risarcimento danni al Veterinario e/o alla Struttura ove l’evento dannoso ha avuto luogo.
Considerando come i professionisti e le strutture sanitarie siano obbligate a contrarre polizza che copra eventuali danni derivanti da responsabilità è possibile, ma non certo, che alla diffida faccia seguito una risposta in cui si comunica come – solitamente senza nulla riconoscere in ordine alle pretese – sia stata data notizia della richiesta risarcitoria all’Assicurazione X e vengano forniti il numero del sinistro ed il Liquidatore incaricato della pratica con cui interfacciarsi per il futuro. E’ altresì possibile che si riceva per risposta un secco diniego in ordine alla dedotta responsabilità o, ancora ( ma è raro), che non si abbia alcun riscontro. Nelle anzidette due ipotesi il passo successivo sarà quello di adire un Organismo di Mediazione perchè tenti di dirimere bonariamente la controversia evitando così il giudizio. Si rammenta come l’esperimento della mediazione sia condizione di procedibilità di un’eventuale causa, laddove la responsabilità del veterinario rientra nella responsabilità medica, materia per cui la mediazione è obbligatoria e non facoltativa.
E si è nuovamente davanti ad un bivio: la mediazione potrà concludersi positivamente con il raggiungimento di un accordo ( in questo caso il verbale ha valore ed efficacia di sentenza) o negativamente (per mancata adesione del chiamato o mancato raggiungimento di un accordo). In quest’ultimo caso non resta, purtroppo, che rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace per controversie inferiori ad € 5.000,00) per richiedere l’accertamento della responsabilità del Veterinario e a condanna dello stesso al risarcimento del danno. Trattandosi, come già detto, di responsabilità contrattuale il proprietario dell’animale dovrà dimostrare solamente l’esistenza del rapporto giuridico e del danno patito dalla bestiola – ovvero provare che l’animale era stato affidato alle cure del veterinario e che, successivamente, le sue condizioni sono peggiorate o – nei casi estremi è deceduto – a causa del trattamento medico ricevuto.
Graverà sul Veterinario, invece, dimostrare di non aver avuto alcuna colpa e di aver agito secondo perizia, prudenza e diligenza. Da tenere sempre a mente come la Giurisprudenza abbia riconosciuto che al proprietario spetti non solo un risarcimento per il danno economico subito, ma anche (e soprattutto) per il danno morale, consistente nella sofferenza patita per aver perso un fedele amico o per le menomazioni dallo stesso riportate. Finisce qui la prima tappa del nostro viaggio, che speriamo possa essere stato utile a far chiarezza su come districarsi in una materia spinosa e controversa. Prossima tappa: la responsabilità penale del Veterinario.
Avv. Giada Bernardi